Articolo estratto dal volume II del 1959 pubblicato su Google Libri.
Il testo è stato corretto dai refusi di stampa e formattato in modo uniforme con gli altri documenti dell’archivio.
I riferimenti ai documenti del magistero pontificio sono stati resi interattivi e portano al sito del progetto “Chiesa e Comunicazione”, la biblioteca digitale online che prosegue l’attività iniziata da p. Baragli con le opere Cinema cattolico: documenti della Santa Sede sul cinema e Comunicazione Comunione e Chiesa.
L’influsso che i moderni strumenti della comunicazione sociale – la radio, la televisione e specialmente il cinema – esercitano sul pensiero e sul costume di tutta la famiglia umana è sì vasto e profondo, che i Supremi Pastori posti da Gesù a maestri e guide di essa non possono non farli oggetto delle loro cure più assidue. Quindi i molti interventi, dottrinali e disciplinari, di Pio XI e soprattutto di Pio XII; quindi la spiegabile attesa di altri interventi da parte del novello Sommo Pontefice: attesa prontamente soddisfatta dal motu proprio Boni Pastoris, del 22 febbraio 1959, primo solenne documento del pontificato di Giovanni XXIII sul cinema, la radio e la televisione.
Di esso diamo una nostra traduzione italiana, facendola seguire da qualche rilievo sulla sua portata insieme dottrinale e disciplinare.
Il «motu proprio »
1 – Il compito di Buon Pastore di tutto il gregge di Dio, che, dall’inizio del nostro pontificato, «ci sta a cuore in maniera specialissima»1, mentre ci rende costantemente attenti ad ogni necessità della Chiesa, ci spinge anche a considerare con particolare sollecitudine tutti i fattori della civiltà moderna che non poco influiscono sulla vita spirituale dell’uomo; tra questi si devono annoverare la radio, la televisione e il cinema.
2 – Già il nostro predecessore Pio XII, di immortale memoria, ripetutamente, con solenni documenti e discorsi, richiamò ai fedeli e a tutti gli uomini di retta volontà il grave dovere che li impegna a usare questi mirabili ritrovati tecnici in modo conforme al provvidenziale piano di Dio e alla dignità dell’uomo, al cui perfezionamento devono servire.
3 – A tale scopo il medesimo nostro Predecessore volle «istituire nella Curia romana un’apposita Commissione»2, alla quale affidò la fedele esecuzione dei provvedimenti e delle disposizioni contenuti nella lettera enciclica Miranda prorsus, circa le questioni attinenti alla fede, alla morale ed alla disciplina ecclesiastica, nel settore della radio, della televisione e del cinema3.
4 – Sensibili ai gravi problemi che nel campo della moralità pubblica, della diffusione delle idee e dell’educazione della gioventù vengono proposti dai detti strumenti audiovisivi della comunicazione sociale, che tanto influsso esercitano sulle anime, desideriamo far nostre e confermare le esortazioni e le disposizioni dello stesso nostro Antecessore e fare il possibile perché questi mezzi, posti a disposizione degli uomini dalla divina Bontà, diventino sicuri strumenti di bene. Sono ben note, infatti, le grandi possibilità che tanto il cinema quanto la radio e la televisione offrono per una più alta cultura, una vera arte e, soprattutto, per la diffusione della verità.
5 - Essendo patriarca di Venezia, abbiamo talvolta accolto intorno a noi e paternamente esortato esponenti dell’arte e dell’industria cinematografica e, una volta elevati, per arcano disegno della divina Provvidenza, alla cattedra di Pietro, abbiamo espresso la nostra benevolenza ai responsabili della radio, della televisione e del cinema4; né poi abbiamo tralasciato di profittare di ogni propizia occasione per esortarli a servire fedelmente l’ideale cristiano nella loro professione.
6 – Dobbiamo, tuttavia, deplorare con animo addolorato i pericoli e i danni morali che non raramente vengono provocati dagli spettacoli cinematografici e dalle trasmissioni radiofoniche e televisive, che attentano alla morale cristiana e alla stessa dignità dell’uomo.
7 – Torniamo, pertanto, con animo paterno ad esortare caldamente ciascuno dei responsabili di tali spettacoli o trasmissioni di voler seguire sempre le norme di una coscienza retta ed onesta, come conviene a chi è; investito del gravissimo compito di educare.
8 – Nello stesso tempo affidiamo di nuovo alla vigilanza e alla nota sollecitudine dei nostri venerabili fratelli Arcivescovi e Vescovi le varie forme di apostolato raccomandate nella già menzionata enciclica Miranda prorsus e, in particolare, gli Uffici nazionali, costituiti nei singoli paesi per dirigere e coordinare tutte le attività cattoliche nel campo del cinema, della radio e della televisione5. Fra queste attività raccomandiamo le iniziative di carattere formativo e culturale, quali la presentazione e la discussione di film che abbiano particolari pregi artistici e morali.
9 – Inoltre, poiché la natura stessa di questi strumenti audiovisivi di diffusione esige unità di indirizzo e di azione anche per quanto riguarda le competenze della Santa Sede, stabiliamo motu proprio di certa scienza e dietro nostra matura deliberazione, con la pienezza dell’autorità apostolica, in virtù di questa lettera e in modo perpetuo, le seguenti norme per il funzionamento della sopra menzionata Pontificia Commissione per la Cinematografia, la Radio e la Televisione, e ciò in deroga a quelle contenute nell’attuale statuto della Commissione stessa6.
10 – Disponiamo, pertanto, che la Pontificia Commissione per la Cinematografia, la Radio e la Televisione abbia carattere permanente quale Ufficio della Santa Sede per l’esame, l’incremento e l’indirizzo delle varie attività nel campo del cinema, della radio e della televisione, in conformità con le norme direttive date con la lettera enciclica Miranda prorsus e con le ulteriori disposizioni della Santa Sede.
11 – Quindi spetta alla detta Pontificia Commissione: di seguire gli orientamenti dottrinali e gli atteggiamenti pratici della produzione cinematografica e delle trasmissioni radiofoniche e televisive; d’indirizzare ed incrementare l’attività degli Organismi cattolici internazionali e degli Uffici ecclesiastici nazionali del cinema, della radio e della televisione, con particolare riferimento alla classificazione morale dei film, alle trasmissioni radiofoniche e televisive di carattere religioso e all’istruzione dei fedeli, specie della gioventù, circa i doveri cristiani rispetto agli spettacoli7; inoltre, di mantenere le relazioni con le Congregazioni e gli Uffici della Santa Sede, con le Conferenze episcopali e con i singoli Ordinari, per quanto si riferisce a questi problemi complessi e difficili.
12 – D’altra parte le Sacre Congregazioni della Curia romana e gli altri Uffici della Santa Sede chiederanno il parere della Commissione prima di emanare disposizioni o concedere autorizzazioni riguardanti il settore del cinema, della radio e della televisione ed informeranno la Commissione stessa dei provvedimenti presi nell’ambito delle proprie competenze.
13 – Alla Pontificia Commissione per la Cinematografia, la Radio e la Televisione è; preposto un Presidente. Egli presenterà ogni semestre una relazione sull’attività della Commissione.
14 – Sono membri della Commissione: gli Assessori e Segretari delle Sacre Congregazioni del Sant’Offizio, Concistoriale, per la Chiesa Orientale, del Concilio, dei Religiosi, de Propaganda Fide e dei Seminari e delle Università degli Studi, ed il Sostituto della nostra Segreteria di Stato. Altri componenti potranno essere nominati a nostro beneplacido.
15 – Il Presidente è coadiuvato nello svolgimento del lavoro dal Segretario della Commissione e da altri officiali8.
16 – La Commissione è assistita da un collegio di Consultori, scelti dalla Santa Sede, particolarmente esperti nel campo dell’apostolato del cinema, della radio e della televisione.
17 – Alla Commissione viene affidata la cura della Cineteca vaticana, che intendiamo istituire per la raccolta dei film che interessino la Santa Sede.
18 – Infine, la Commissione ha sede nella Città del Vaticano ed è aggregata alla nostra Segreteria di Stato.
19 – Non ostante qualunque cosa in contrario.
20 – Intanto benediciamo di cuore l’attività della Pontificia Commissione per la Cinematografia, la Radio e la Televisione, di cui abbiamo già tanto apprezzato la fruttuosa opera nel passato.
21 – Ciò dichiariamo e stabiliamo, decretando che la presente lettera, in tutto stabile e valida, abbia pieno effetto; che serva ora ed in futuro a tutti coloro che sono o potranno essere interessati; che così si debba legittimamente giudicare e definire; che da questo momento sia da considerarsi nullo ed invalido tutto ciò che, scientemente o per ignoranza, da qualsiasi persona e in forza di qualsiasi autorità, venisse tentato in contrario.
Dato a Roma, da S. Pietro, sotto l’anello del Pescatore, il 22 febbraio dell’anno 1959, primo del nostro pontificato.
lOANNES PP. XXIII
Identità d’insegnamenti e di sollecitudini pastorali
Rileviamo in questo documento, rispetto agli altri della Santa Sede che sullo stesso argomento l’hanno preceduto, una doppia continuità: specialmente nella prima parte (1-7)9 continuità d’identità; nell’insegnamento e nelle sollecitudini pastorali del magistero ecclesiastico, e, specialmente nella seconda (8-21) continuità di sviluppo delle istituzioni ecclesiastiche, che lo stesso insegnamento e le indicazioni pastorali devono diffondere, tutelare e promuovere.
Infatti, con la stessa sollecitudine di vigilanza universale con la quale si apriva il primo solenne documento pontificio sul cinema, la Vigilanti cura, di Pio XI, si apre anche questo, mentre l’ultimo grande documento di Pio XII, la Miranda prorsus, vi è espressamente ricordato tre volte (3, 8 e 10), e le principali verità, che il grande Pontefice vi sintetizzò e quasi vi codificò, qui sono rinnovate e confermate: i mirabili ritrovati della tecnica moderna sono munifici doni di Dio all’uomo (1, 2, 4)16 e fattori insopprimibili della civiltà moderna (1)17, ma la latitudine e la profondità dell’influsso che essi possono esercitare sulle anime (1)18, specialmente dei giovani (4)19, e la funzione educativa insita in essi (7)20 devono impegnare quanti li adoperano affinché il loro uso avvenga conforme al piano inteso da Dio (2, 4)21, vale a dire per il bene e non per il danno dell’uomo (2, 4)22. Purtroppo, però, questi strumenti, invece di servire ad una più alta cultura (4)23, ad una vera arte (4)24 e, soprattutto, alla diffusione della verità (4)25, spesso sono di pericolo e di danno morale agli spettatori (6)26; è, quindi, necessaria, su piano nazionale ed internazionale (9)27, l’opera della Chiesa (3)28: gerarchia (8)29 e fedeli (8, 11)30, anzi di tutti gli onesti (3)31, per prevenire i pericoli (11)32, per formare nei fedeli una coscienza avvertita sui loro doveri in questo campo (11)33 e per maturarli culturalmente e moralmente (8)34.
È, come si vede, un insieme di principi teologici e psicologici e di dati sperimentali piuttosto rilevante in un documento non specificamente dottrinale; ed è una bella soddisfazione da parte dei figli della Chiesa vederli restare stabili in tanto fluttuare di opinioni, ed immutabili nel convulsivo incalzare di novità che agita la civiltà moderna; e, soprattutto, nel riscontrare che la fedeltà ai principi, lungi dal mortificare fa Chiesa in un immobilismo istituzionale e funzionale, la spinge a creare nuovi organi e a farli sviluppare, secondo il modo proprio dei viventi, da embrionali a sempre più strutturalmente efficienti.
Sviluppo di istituzioni ecclesiastiche
Questo sviluppo avviene in senso orizzontale, mediante un maggior coordinamento tra le iniziative cattoliche circa l’uso degli strumenti audiovisivi della comunicazione sociale, ed in senso verticale, mediante una maggiore dipendenza di esse dalla gerarchia, sia nelle singole diocesi, sia piramidalmente, tra queste e i centri nazionali, infine tra i centri nazionali, gli organismi internazionali e la Santa Sede.
Frequenti erano stati, nei documenti della Santa Sede, gli inviti generici ad un coordinamento delle iniziative cattoliche specialmente nel campo cinematografico; cosi, nel 1934, Pio XI diceva «necessaria in questo campo l’unione degli sforzi (non l’unificazione, che sarebbe piuttosto un danno...; poiché ognuno pensa che il migliore sia il bene da lui voluto...). Questa unione è indispensabile per il cinema onesto, morale, che richiede una cosi gran somma di sforzi»35, ed indicava nell’Azione Cattolica di tutti i paesi lo strumento «per suscitare, coordinare ed orientare questi sforzi»36; nel 1955 la Segreteria di Stato trattava di «un largo campo all’apostolato coordinato dei cattolici» nell’uso degli strumenti audiovisivi dell’opinione pubblica37, e nel 1956 rilevava che «i problemi morali e culturali posti nel mondo del cinema richiedono oggi un’azione concertata dei cattolici»38.
a) I centri nazionali
Come ovvio, una volta appurato il potere di docenza del cinema e la sua incidenza nella vita morale dei fedeli, il compito di vigilanza e di coordinamento entro l’ambito diocesano non poteva non essere riconosciuto come proprio degli ordinari del luogo, stante il pieno diritto e dovere di governo loro riconosciuto dalle leggi divino-canoniche10; perciò i documenti pontifici urgono siffatto foro diritto-dovere39; inoltre, con indicazioni particolareggiate, ne chiariscono o ne determinano meglio le competenze. Così, riconoscono la loro competenza di giudicare se convenga o meno celebrare in diocesi la giornata del cinema40, il loro diritto e dovere di vigilare sui cinema ecclesiastici41 ed in particolare sulle loro programmazioni42, tra essi compresi anche i cinema dei religiosi esenti43, come pure di guidare i gruppi di cultura cinematografica cattolici ancorché non ecclesiastici44... Ma già fin dalla Vigilanti cura gli ordinari locali venivano sollecitati ad affrontare anche su piano nazionale i problemi dello spettacolo col creare e col dirigere uno stabile pro tota natione inspectionis officium, organo tecnico della loro vigilanza collegiale45, al quale demandassero il potere di dare giudizi morali dei film, normativi per tutte le diocesi della nazione, pur riservandosi essi quello di applicare criteri più severi nelle proprie diocesi, secondo l’indole delle rispettive regioni11. Tutto ciò viene supposto e confermato nel presente motu proprio, ma in più, le competenze degli stessi uffici nazionali vengono, come non mai nei documenti precedenti, precisate, se non proprio ampliate.
Infatti, nel primo documento pontificio che ne fa parola, del 1936, si riconoscevano a questi uffici, o centri, quattro mansioni: 1) promuovere i buoni film; 2) classificare tutti gli altri; 3) farne giungere il giudizio ai sacerdoti e ai fedeli; 4) curare che i cinema ecclesiastici programmassero soltanto film approvati46; per inciso, in un documento del 1956 se ne attribuisce loro una quinta: guidare i gruppi di cultura cinematografica47. La Miranda prorsus, del 1957, enunciava il principio generale, ma generico, «che è necessario organizzare in un piano efficiente tutte le attività dei cattolici nel campo cinematografico»48, e rilevava che «in vari paesi i vescovi, ispirandosi a queste norme, hanno istituito gli uffici nazionali»49, indi auspicava che gli stessi venissero costituiti anche nei paesi dove mancassero50; ma un siffatto desiderio diventa raccomandazione pressante nella chiusa dell’enciclica, motivata in questi termini: «Il compito, infatti, degli uffici nazionali... non è soltanto quello di preservare e difendere, ma anche di dirigere, coordinare e assistere le numerose iniziative di educazione sorte in vari paesi per lievitare di spirito cristiano un settore così complesso e vasto di attività umane»51. Cosi, nonostante il permanere di qualche elemento limitativo, era ormai chiaro dove tendesse il pensiero e la disciplina della Chiesa; ma fa formula perentoria del Boni Pastoris viene a togliere qualsiasi residuo pretesto ad azioni indipendenti o non coordinate, da parte dei cattolici, in questo campo; infatti i centri nazionali, alle dipendenze degli ordinari, vi sono affermati come «costituiti nei singoli paesi per dirigere e coordinare tutte le attività dei cattolici nel campo del cinema, della radio e della televisione: eo consilio instituti(s) ut, quidquid in re cinematographica, radiophonica, televisifica a catholicis agitur, dirigant rectoque ordine componant» (8).
Che a proposito di potere coordinatore e normativo dei centri rispetto alle attività cattoliche nazionali il motu proprio abbia raggiunto una maggiore chiarificazione e, si direbbe, quasi un punto di arrivo si può arguire anche dalla frase con cui passa a trattare dello stesso coordinamento su piano mondiale: «Siccome la natura stessa di questi strumenti esige unità d’indirizzo e d’azione anche per quanto riguarda le competenze della Santa Sede...» (10): ambito, questo, nel quale un’evoluzione verso, appunto, una maggior unità d’indirizzi e di azione, dai documenti risulta più che evidente.
2. La Pontificia Commissione
Il primo nucleo di un ufficio centrale cattolico riguardante gli strumenti della diffusione sociale risale al 20 genn. 1948, quando, «nell’intento di tradurre in realtà lo spirito e la lettera dell’enc. Vigilanti cura e le norme direttive emanate in varie circostanze dalla S. Sede, e per assecondare i voti di ecc.mi membri della gerarchia e di enti di produzione cinematografica e di distribuzione, Pio XII nominava una speciale commissione, a carattere internazionale, di consulenza e di revisione dei film a soggetto religioso e morale, destinati all’insegnamento e alla propaganda cattolica, con lo scopo che tali film potessero corrispondere più perfettamente alle finalità loro proprie e più facilmente diffondersi nel mondo cattolico»12. Come ovvio, lo statuto che essa redasse52, approvato ad experimentum dal Sommo Pontefice il 17 settembre dello stesso anno, fu più che altro un dispositivo di lavoro interno, entro i limiti precisati dal fine: «per la cinematografia didattica e religiosa»; in esso, tuttavia, risulta inequivocabile la natura ecclesiastica e pontificia della Commissione – istituzione pontificia e sede vaticana (art. 1), membri nominati dal S. Padre, e consultori nominati dalla Segreteria di Stato (art. 2), rapporto annuale alla stessa Segreteria di Stato (art. 20). Già due sue disposizioni si riferiscono chiaramente ad un’attività di coordinamento nel campo cattolico: la prima là dove si afferma che «la Pontificia Commissione agirà in costante collaborazione con gli Enti Cinematografici Cattolici nazionali, i quali saranno invitati a dare relazione annuale del loro lavoro ordinario, e tempestiva informazione delle iniziative di carattere straordinario» (art. 4), la seconda dove si dispone che «i soggetti (cinematografici) dovranno di regola essere presentati per tramite degli Enti Cattolici Cinematografici locali, riconosciuti dalle competenti autorità ecclesiastiche» (art. 9).
Col nuovo statuto, del 1º gennaio 195253, la Commissione, che ormai viene denominata semplicemente «per la cinematografia», diventa «l’organo della Santa Sede per lo studio dei problemi cinematografici che hanno attinenza con la fede e la morale» (art. 2); conforme a siffatta nuova fisonomia, rimette ai centri nazionali il compito di giudicare copioni e film (art. 6), mentre: 1) assume in proprio «fa funzione di seguire gli indirizzi ideologici e gli atteggiamenti pratici della produzione filmistica e di promuovere l’attuazione delle norme direttive emanate dalla suprema autorità ecclesiastica» (art. 3); 2) si ritiene «a disposizione della Santa Sede e degli ecc.mi ordinari per informazioni e per lo studio delle questioni da loro proposte» (art. 4); 3) «si mantiene in contatto con i centri cattolici cinematografici nazionali e con l’Ufficio Cattolico Internazionale del Cinema, scambiando informazioni e valorizzando la loro attività» (art. 5); in pari tempo struttura in un Consiglio e in un comitato esecutivo i propri membri, di cui ben cinque ipso iure, in quanto altamente qualificati (due Assessori e due Segretari di Congregazioni romane, più il Sostituto della Segreteria di Stato) (art. 7).
Un terzo intervento pontificio nello statuto, del 16 dicembre 1954, si riferisce ad una nuova «Pontificia Commissione per la Cinematografia, la radio e la televisione»54; in esso, non soltanto vengono allargati i campi di sua competenza ai due nuovi strumenti della comunicazione sociale, ma si precisano ulteriormente scopi e mansioni. Così, tra queste, si afferma quella di «indirizzare l’attività dei cattolici» (art. 3), e di restare a disposizione, non più della Santa Sede, in generale, ma «dei Sacri Dicasteri ed Uffici della Santa Sede» (art. 4); i contatti con le organizzazioni internazionali (all’O.C.I.C., cinematografica, viene ad aggiungersi l’U.N.D.A., radiofonica), vengono rapportati «al fine di favorire le produzioni e le emissioni conformi allo spirito cristiano, e di preservare i fedeli da quelle moralmente negative» e nella linea delle attività pratiche si enumera un nuovo «collaborando» (art. 5); inoltre, su piano strutturale, i membri del consiglio e del comitato esecutivo aumentano di numero, aggiungendovisi, per esempio, tra quelli appartenenti ipso iure al consiglio come altamente qualificati, un altro assessore e due altri segretari di Congregazioni romane (art. 7)13. Senza ritoccare formalmente lo statuto, anche l’enciclica Miranda prorsus contribuiva in qualche modo a sviluppare le competenze della Commissione. Si noti, infatti, la differenza di termini tra la formulazione statutaria che affida ad essa la mansione di «promuovere l’attuazione delle norme direttive emanate dalla suprema autorità ecclesiastica» (art. 3 e cfr art. 3 dello Statuto del 1952), e la più categorica dizione con cui si chiude la grande enciclica: «...le nostre presenti disposizioni, la cui fedele esecuzione affidiamo alla Commissione...: quae quidem ad rem diligenter deducenda Pontificio Consilio... committimus»55.
* * *
II motu proprio di Giovanni XXIII si può dire, dunque, il quinto intervento autoritativo pontificio circa questa istituzione della Curia romana. Il suo particolare valore si rileva prima di tutto dalle circostanze formali che lo accompagnano; mentre, infatti, gli statuti precedenti non erano inseriti in atti personali del sommo pontefice ma della Segreteria di Stato, e, dei tre, soltanto l’ultimo veniva pubblicato negli Acta Apostolicea Sedis14, questo, invece, è oggetto specifico di un solenne motu proprio pontificio, dichiarante, derogante e deliberante «con la pienezza della autorità apostolica» (9); e si rileva pure dal contenuto. La Pontificia Commissione viene ad assumervi la fìsonomia di ufficio permanente della Santa Sede, et quidem aggregato alla Segreteria di Stato (10, 18)15; non più «organo di studio» (art. 2), ma, con formula molto più comprensiva, «per l’esame, l’incremento e l’indirizzo delle varie attività nel campo del cinema, della radio e della televisione» (10); nell’enumerare le sue funzioni, l’antica dizione: «indirizzare l’attività dei cattolici e promuovere l’attuazione delle norme direttive emanate dalla suprema autorità ecclesiastica» (art. 3), si sviluppa in quest’altra: «indirizzare ed incrementare l’attività degli organismi cattolici internazionali e degli uffici ecclesiastici nazionali... con particolare riferimento alla classificazione morale dei film, alle trasmissioni radiofoniche e televisive di carattere religioso, e dell’istruzione dei fedeli, specie della gioventù, circa i doveri cristiani rispetto agli spettacoli» (11); l’altra antica formula, piuttosto recettiva: «è a disposizione dei sacri dicasteri ed uffici della Santa Sede e degli ecc.mi ordinari per informazioni e per lo studio delle questioni da loro proposte» (art. 4), si muta in questa più intonata ad un potere d’iniziativa: «mantenere le relazioni con le Congregazioni e gli Uffici della Santa Sede, con le conferenze episcopali e con i singoli ordinari, per quanto si riferisce a questi problemi complessi e difficili» (11); infine, cosa del tutto nuova, agli stessi dicasteri viene fatto obbligo: 1) di chiedere il parere della Commissione prima di emanare disposizioni e concedere autorizzazioni, riguardanti il settore del cinema, della radio e della televisione; 2) e di informarla dei provvedimenti presi nell’ambito delle proprie competenze (12).
Conclusione
Lungi dal rammaricarsene, come se una più salda disciplina nazionale e centrale dovesse essere di danno o di ostacolo, e non piuttosto di stimolo e di garanzia, nell’apostolato degli strumenti audiovisivi della comunicazione sociale, tutti i cattolici animati da un genuino spirito ecclesiastico non possono non rallegrarsi per questo vitale rinsaldarsi e rinvigorirsi di strutture operative. Si tratta di organismi messi a nostro servizio e non a nostra oppressione: la loro piena efficienza non può che giovarci.
Non resta, dunque, che augurarci che alle cure poste dalla Santa Sede per portarli da stadi embrionali a sviluppi più proporzionati alle necessità dei tempi, risponda l’animosa fiducia dei cattolici, sicché per mezzo di esse si raggiunga quella necessaria unione di intenti e di sforzi che garantisca il successo in un settore tanto vitale del Regno di Dio.
1 Cfr A.A.S. L (1958), 886.
2 Pio XII, Lettera enciclica «Miranda prorsus» (8 settembre 1957), n. 11.
3 Pio XII, Lettera enciclica «Miranda prorsus» (8 settembre 1957), n. 162.
4 Cfr Segreteria di Stato, Lettera a mons. Martin J. O’Connor, Presidente della Pontificia Commissione per la Cinematografia, la Radio e la Televisione (4 novembre 1958).
5 Cfr Pio XII, Lettera enciclica «Miranda prorsus» (8 settembre 1957), n. 74.
6 Cfr Pio XII, Discorso «Il film ideale» (1955), 13.
7 Cfr Pio XII, Lettera enciclica «Miranda prorsus» (8 settembre 1957), n. 61.
8 Cfr A.A.S. XLIII (1951), appendice del fascicolo 8, [3].
9 Nell’articolo, i numeri in corsivo rimandano ai capoversi del Boni Pastoris.
10 C.l.C., cann. 329, 335.
11 Cfr Pio XI, Lettera enciclica «Vigilanti cura» (29 giugno 1936), n. 49. Ma, salvo sviste, dopo la Vigilanti cura (n. 48), non si conoscono altri documenti che tornino sull’opportunità di affidare i Centri Nazionali agli organi centrali dell’Azione Cattolica.
12 Da E. BARAGLI, Cinema Cattolico, documenti della Santa Sede sul cinema, Roma, La Civiltà Cattolica, 1959, pag. 27.
«Primo impegno di detta Commissione, nominata il 20 gennaio 1948, fu quello di redigere questo Statuto e presentarlo per l’approvazione alla Segreteria di Stato; e questa, il 17 settembre dello stesso anno, a firma del Sostituto Mons. G.B. Montini, comunicava l’approvazone del S. Padre, «ad esperimento», al presidentee della stessa, Mons. M. G. O’Connor.
Non stampato e non diffuso, questo Stauto venne di fatto supplito da quello del 1º gennaio 1952.»
13 Realmente, questo aumento era avvenuto dall’11 luglio 1952, mediante lettera alla stessa Pontificia Commissione (da una comunicazione gentilmente trasmessaci dal rev.mo vicesegretario della stessa, mons. Andrea M. Deskur).
14 A.A.S. XLVI (1954), 783 ss.
15 Per la portata canonica dei termini: Santa Sede, Curia Romana, Sacre Congregazioni, Uffici, Commissioni ecc. cfr S. CANALS, Problemi morali e giuridici del cinema, Roma 1957, p. 49 ss.
16 cfr Miranda Prorsus nn. 1 e 24.
17 cfr Miranda Prorsus, n. 3.
18 cfr Miranda Prorsus, n. 5.
19 cfr Miranda Prorsus, n. 69 ss.
20 cfr Miranda Prorsus, nn. 46, 59.
21 cfr Miranda Prorsus, nn. 20, 41.
22 cfr Miranda Prorsus, nn. 13, 30, 52.
23 cfr Miranda Prorsus, nn. 2, 46.
24 cfr Pio XII, Discorso «Il film ideale» (1955), n. 10.
25 cfr Miranda Prorsus, nn. 29, 48 ss.
26 cfr Miranda Prorsus, n. 16.
27 cfr Miranda Prorsus, n. 14.
28 cfr Miranda Prorsus, n. 7.
29 cfr Miranda Prorsus, n. 22.
30 cfr Lettera al presidente OCIC del 1955, n. 5.
31 cfr Lettera al presidente OCIC del 1955, n. 4.
32 Lettera al presidente OCIC del 1958, n. 7.
33 cfr Miranda Prorsus, n. 89.
34 cfr Lettera al presidente delle Settimane Sociali di Francia del 1955, n. 10; e Miranda Prorsus, n. 61 ss.
35 Pio IX, Discorso ai membri dell’OCIC (23 aprile 1934) , n. 4.
36 Segreteria di Stato, Lettera al can. Abel Brohée, presidente OCIC (27 aprile 1934), n. 12.
37 Segreteria di Stato, Lettera a Charles Flory, presidente delle Settimane Sociali di Francia (14 luglio 1955), n. 10.
38 Segreteria di Stato, Lettera al sac. Jean Bernard, presidente OCIC (13 dicembre 1956), n. 1.
39 Pio XI, Lettera enciclica «Vigilanti cura» (29 giugno 1936), n. 32, 40, 42, 56; Pontificia Commissione per la Cinematografia, Lettera all’Episcopato Italiano (1º giugno 1953), n. 3.
40 cfr Miranda Prorsus, n. 89.
41 Pontificia Commissione per la Cinematografia, Lettera all’Episcopato Italiano (1º giugno 1953), n. 8, Pio XII, Lettera enciclica «Miranda prorsus» (8 settembre 1957), n. 97.
42 Congregazione dei Religiosi, Istruzione sull’apostolato del cinema (11 maggio 1953), n. 15 [12,13].
43 Congregazione dei Religiosi, Istruzione sull’apostolato del cinema (11 maggio 1953), n. 15 [6].
44 Segreteria di Stato, Lettera al sac. Jean Bernard, presidente OCIC (13 dicembre 1956), n. 8.
45 Pio XI, Lettera enciclica «Vigilanti cura» (29 giugno 1936), n. 48; Segreteria di Stato, Lettera al can. Abel Brohée, presidente OCIC (18 febbraio 1947), n. 5; Congregazione dei Religiosi, Istruzione sull’apostolato del cinema (11 maggio 1953), n. 7; Pio XII, Esortazione apostolica ai vescovi italiani «I rapidi progressi» (1º gennaio 1954), n. 9; Segreteria di Stato, Lettera al sac. Jean Bernard, presidente OCIC (10 giugno 1954), n. 3; Pio XII, Lettera enciclica «Miranda prorsus» (8 settembre 1957), n. 73, 75.
46 Pio XI, Lettera enciclica «Vigilanti cura» (29 giugno 1936), n. 48, 50 e passi paralleli.
47 Segreteria di Stato, Lettera al sac. Jean Bernard, presidente OCIC (13 dicembre 1956), n. 8.
48 Pio XII, Lettera enciclica «Miranda prorsus» (8 settembre 1957), n. 73.
49 Pio XII, Lettera enciclica «Miranda prorsus» (8 settembre 1957), n. 74.
50 Pio XII, Lettera enciclica «Miranda prorsus» (8 settembre 1957), n. 75.
51 Pio XII, Lettera enciclica «Miranda prorsus» (8 settembre 1957), n. 162.
52 Segreteria di Stato, Statuto della Pontificia Commissione per la Cinematografia didattica e religiosa (17 settembre 1948).
53 Segreteria di Stato, Statuto della Pontificia Commissione per la Cinematografia (1º gennaio 1952).
54 Segreteria di Stato, Statuto della Pontificia Commissione per la Cinematografia, la Radio e la Televisione (16 dicembre 1954).
55 Pio XII, Lettera enciclica «Miranda prorsus» (8 settembre 1957), n. 163.